LE AREE DI COMPETENZA
Lo Studio TMMV è una struttura multidisciplinare attiva ed organizzata, i cui professionisti si dedicano con attenzione e professionalità alle loro principali aree di attività
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Contatta lo Studio TMMV per una consulenza, saremo lieti di mettere a Vostra disposizione le nostre competenze e la nostra professionalità.
Lo Studio TMMV Dottori Commercialisti Associati nasce nel 2004 dalla fusione di tre Studi Professionali già operanti nella piazza di Padova da diversi anni; la struttura professionale è costituita da sei associati, cinque collaboratori e nove dipendenti. Ha la propria sede legale ed operativa in centro storico a Padova.
Lo Studio TMMV rappresenta una struttura multi professionale organizzata, fondata sulla condivisione di valori comuni che privilegiano il rapporto personale e fiduciario con il Cliente. Competenza, professionalità e attenzione al Cliente sono i valori che maggiormente ci contraddistinguono.
Lo Studio TMMV predilige un approccio che pone a base la cura per il Cliente, fornendo prestazioni professionali precise e tempestive, attraverso una attenta e competente valutazione delle esigenze del Cliente.
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Lo Studio TMMV si avvale della collaborazione di Dottori Commercialisti che hanno maturato esperienza nelle diverse aree professionali.
Il dato normativo ad oggi fa riferimento ad imprese operanti nel settore: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile ed arredo. E’ tuttavia attesa la pubblicazione di un Decreto Ministeriale ove si attende di riscontrare utili informazioni per la corretta applicazione del contributo sia per i settori sopra citati che per le attività di design e ideazione svolte in settori diversi.
La Legge di Bilancio ha riscritto per il 2020 le regole per il credito d’imposta per le attività di ricerca delle imprese prevedendo un beneficio differenziato per tre tipologie di spese: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design, ideazione estetica etc.). A differenza del passato non è necessario che il livello di spese ammissibili superi alcun livello medio degli anni precedenti.
Il DL. 124/2019 (“Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020”), ha previsto una stretta in riferimento alla circolazione del contante, portando ad un progressivo abbassamento del limite dagli attuali euro 2.999,99, fino a quota di euro 999,99. Più precisamente la disposizione normativa ha previsto:
Come precisato dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Dogane del 29 gennaio 2020, solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA ed accise) dell’Unione Europea. Fino a tale date, resta quindi tutto invariato.
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia Dogane e Monopoli n. 1815112/RU del 22 novembre 2019 la società statunitense, soggetto non stabilito nel territorio doganale UE ancorché dotata di rappresentante fiscale, non potrà comparire nel campo 2 (Speditore/Esportatore) della Dichiarazione Doganale ma verrà identificata con la relativa partita IVA italiana nel campo 44 ove verrà inserito il codice 02YY e gli estremi della relativa fattura di vendita.
Effettivamente il 19 settembre 2019 è stato emesso della Dipartimento Fiscale Egiziano competente in materia di imposta sul valore aggiunto una nuova guida operativa che prevede l’applicazione dell’IVA sui vari servizi che in precedenza erano soggetti ad aliquota zero.
In base a questa nuova direttiva, i servizi marketing resi nel territorio egiziano da una società commerciale residente o da una branch di una società estera sono soggetti all’aliquota IVA pari al 14%.
Ad oggi non risulta sottoscritto alcun accordo bilaterale fra Italia ed Egitto che permetta il recupero di detta imposta da parte degli operatori nazionali.
La questione ha origine da una vecchia posizione assunta dall’Amministrazione Finanziaria (CM 8 novembre 1973 n. 70) nella quale era stato affermato che il diritto all’utilizzo del plafond spettava solo alle imprese che avessero nello Stato la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.
Tale impostazione è stata successivamente superata dalla Risoluzione Ministeriale 80 del 4 agosto 2011 con la quale è stato precisato che al rappresentate fiscale di un soggetto non residente competono non solo gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’IVA ma anche, se ricorrono tutti gli altri presupposti, l’esercizio dei relativi diritti.
No, in caso di fattura emessa dal rappresentante fiscale in Italia di un soggetto non unionale, il cessionario o committente per assolvere l’IVA deve emettere autofattura.
Con la conversione in legge del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, è stata modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) da mensile a trimestrale.
Dal periodo di imposta 2020 la trasmissione telematica dell’Esterometro è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Il DL 124/2019 ha modificato la misura della prima e della seconda rata degli acconti d’imposta (IRPEF, IRES, IRAP, relative addizionali e imposte sostitutive) per tutti i contribuenti soggetti agli ISA (indicatori sintetici di affidabilità. La modifica normativa interessa, infatti, soltanto i contribuenti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli indicatori, anche qualora risultino esonerati dalla compilazione.
L’attuale sistema normativo prevede la deducibilità di una percentuale dell’IMU versata nell’anno sugli immobili strumentali. Per il periodo d’imposta 2019 “solare”, la percentuale di deducibilità dell’IMU si è incrementata al 50% del totale versato nell’anno.
La Legge di Bilancio 2020 interviene aumentando progressivamente la percentuale di deducibilità per gli anni successivi:
La L. 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio), ha modificato i limiti giornalieri di esclusione da imposizione per i dipendenti dei buoni pasto. A partire dal 01/01/2020 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:
Al contrario nessuna variazione è intervenuta circa il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, o altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristrutturazione.
La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato tutti i principali Bonus in vigore negli esercizi precedenti. Tra cui:
La Legge di Bilancio ha altresì introdotto una nuova detrazione d’imposta per gli interventi degli edifici c.d. “bonus facciate”. Sono oggetto di detrazione d’imposta pari al 90%:
La L. 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio) ha apportato notevoli modifiche con riferimento al diritto di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative (tra cui sono incluse anche le spese veterinarie). La nuova disposizione normativa prevede infatti che, per poter beneficiare delle sopracitate detrazioni, si renderà necessario che il pagamento venga effettuato tramite pagamenti tracciati e tracciabili. Si considerano sistemi di pagamento tracciabili:
Detta disposizione normativa NON si applica:
Contestualmente, la Legge di Bilancio ha altresì previsto un innalzamento della soglia massime di detraibilità delle spese veterinarie, fino ad un massimo di euro 500,00 (in luogo dei precedenti 387,34), per la parte eccedente 129,11 euro di franchigia.
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